I clienti AXA MPS Financial non soddisfatti dei contratti o servizi forniti dall’Impresa di assicurazione possono comunicare i loro reclami per iscritto (posta, email) all’Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità:
mail: reclami@axa-mpsfinancial.ie
posta: AXA MPS Financial DAC - Ufficio Reclami
Wolfe Tone House, 43-45 Wolfe Tone St., Dublin, D01 HP90, Ireland
avendo cura di indicare i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei reclami da parte di AXA MPS Financial: Consulta la nostra Carta degli Impegni, disponibile qui.
Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it/come presentare un reclamo avendo cura di indicare i seguenti dati:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze.
Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale quali:
- Mediazione
- Arbitrato Irrituale
- Arbitro Assicurativo
A partire dal 21 marzo 2011, il Decreto Legislativo n. 28/2010 e la Normativa successiva hanno introdotto l’istituto della Mediazione obbligatoriaovvero l’esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione delle controversie civili e commerciali previsto per un elenco di materie che, dopo una serie di modifiche normative, include anche le controversie relative:
- a contratti assicurativi (con esclusione dei contratti di assicurazione RCA per cui è prevista la Negoziazione Assistita);
- al diritto al risarcimento di danni derivanti dalla responsabilità medica e sanitaria.
Che cos’è:
la mediazione è l’attività svolta da un Organismo di Mediazione, avente requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
Chi la può attivare:
per controversie relative a contratti assicurativi: contraenti e assicurati; per controversie relative ai danni derivanti dalla responsabilità medica e sanitaria: contraenti, assicurati e danneggiati. Quando e come si attiva: la richiesta di Mediazione si deve attivare obbligatoriamente prima dell’introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Come funziona:
- il richiedente formula la domanda all’Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
- presentata la domanda, viene designato un Mediatore e viene fissato un primo incontro;
- la domanda e la data dell’incontro sono comunicate alla Compagnia, almeno 15 giorni lavorativi prima della data del primo incontro;
- la Compagnia fornirà riscontro almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
Durata della Procedura: il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.
Contenuti della conciliazione: se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo.
Recapiti cui trasmettere l’invito alla Mediazione:
la domanda e la data dell’incontro andranno comunicate ad
AXA Mps Financial DAC, Ufficio Reclami,
Wolfe Tone House, 43-45 Wolfe Tone St., Dublin, D01 HP90, Ireland
e all’indirizzo email: reclami@axa-mpsfinancial.ie
Quando previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, è possibile attivare la procedura di Arbitrato Irrituale per la soluzione stragiudiziale della controversia.
Che cos’è:
l’Arbitrato Irrituale, laddove espressamente previsto dal contratto, è una procedura che consente di definire alcune tipologie di controversie (con oggetto la determinazione dell’importo liquidabile o le conseguenze di natura medica di un sinistro) devolvendone la soluzione a consulenti tecnici nominati da ciascuna parte.
Chi la può attivare:
ogni danneggiato che abbia rivolto una richiesta di risarcimento alla Compagnia e che si consideri insoddisfatto della gestione del sinistro per aspetti specificamente indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Quando e come si attiva:
l’Arbitrato Irrituale può essere attivato alla conclusione della procedura di risarcimento comunicando per iscritto alla Compagnia la propria volontà di dare avvio alla procedura.
Come funziona:
- una volta comunicata alla Compagnia la volontà di ricorrere all’Arbitrato Irrituale, ciascuna parte procederà con la nomina del proprio consulente tecnico;
- i periti (o i medici) svolgeranno le attività di accertamento;
- nel caso di accordo, i consulenti provvederanno alla redazione di un concordato di definizione della controversia;
- nel caso di disaccordo, i consulenti ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza;
- se una delle parti non provvede alla nomina o se i due consulenti non si accordano sul terzo, la scelta sarà fatta secondo quanto previsto dalle Condizioni di Polizza;
- quanto premesso fa salvo eventuali specifiche modalità di gestione della Procedura espressamente indicate nelle singole clausole contrattuali.
Durata della Procedura:
non esiste un termine entro il quale la Procedura debba essere conclusa.
Contenuti e forma dell’Accordo:
qualora la Procedura abbia un esito positivo, l’accordo conterrà i termini di definizione della controversia, sarà redatto per iscritto e firmato dai consulenti che hanno partecipato alla Procedura.
Costo della Procedura:
ciascuna della parti sopporta la spesa del proprio consulente e metà di quella del terzo. Recapiti cui trasmettere la comunicazione della volontà di avviare la procedura: la comunicazione della volontà di avviare un Arbitrato Irrituale deve essere trasmessa per iscritto a:
AXA Mps Financial DAC,
Ufficio Reclami, Wolfe Tone House, 43-45 Wolfe Tone St., Dublin, D01 HP90, Ireland e all’indirizzo
email: reclami@axa-mpsfinancial.ie
I clienti e taluni danneggiati hanno facoltà di rivolgersi all’Arbitro Assicurativo al fine di risolvere una controversia insorta con l’impresa di assicurazione od un intermediario, riguardo alle prestazioni e ai servizi assicurativi, ad un risarcimento o all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.
Questo sistema offre un metodo stragiudiziale economico equo e tempestivo.
Che cos'è
L'Arbitro Assicurativo è una istituzione indipendente costituita presso l’IVASS cui sia le imprese di assicurazioni, sia gli intermediari devono aderire per permettere lo svolgimento della procedura.
L’Arbitro esamina la controversia entro tempi ristretti e pronuncia una proposta conciliativa o una decisione di merito.
Chi lo può attivare
Possono attivare l'Arbitrato Assicurativo tutti i contraenti, aderenti, assicurati, beneficiari di una polizza assicurativa e i danneggiati titolari di azione diretta contro la compagnia, che abbiano presentato un reclamo da non più di 12 mesi e che i fatti oggetto del ricorso non risalgano a più di 3 anni dalla data in cui è stato presentato il reclamo.
Quando e come si attiva
Nel caso in cui il reclamo presentato non abbia avuto un esisto soddisfacente, il reclamante può ricorrere all’Arbitro Assicurativo attraverso il portale dedicato. Il portale consente di verificare a che punto è il ricorso, di scambiare informazioni e documenti e ricevere la decisione del Collegio.
Come funziona
Il ricorso viene assegnato ad un collegio composto da 5 componenti che rappresentano i diversi soggetti coinvolti nella controversia. La decisione viene presa sulla base della documentazione trasmessa e non è vincolante. Se l’impresa non rispetta la decisione, la notizia dell'inadempimento è pubblicata sul sito dell’Arbitro Assicurativo e sul sito dell’impresa. Se la decisione dell’Arbitro Assicurativo è insoddisfacente, sia il cliente che l’impresa possono rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
Durata della Procedura
La procedura dura 180 giorni (più eventuali 90 in caso di proroga). Una volta presentato il ricorso, la Segreteria tecnica procederà a verificare la completezza della documentazione trasmessa, la tempestività e la regolarità del ricorso. Se le informazioni risulteranno incomplete verrà chiesto al ricorrente di integrare la documentazione entro un termine di 10 giorni. Accertata la regolarità del ricorso la e la completezza della documentazione, l ’impresa ha 40 giorni per inviare le proprie controdeduzioni; nei successivi 20 giorni il ricorrente può fornire una replica alle controdeduzioni dell’Impresa; infine l’impresa avrà ulteriori 20 per presentare una controreplica. Espletate queste formalità entro 90 giorni dal completamento del fascicolo le parti riceveranno la comunicazione dell’esito del ricorso. Se il ricorso prevede particolari complessità il termine di 90 giorni può essere prorogato, una sola volta, sino ad un massimo di ulteriori 90 giorni.
Contenuti e forma della decisione
Al termine della procedura la decisione del collegio, o la proposta conciliativa, sarà comunicata alle parti completa delle motivazioni e l’Impresa ha 30 giorni di tempo per adempiere.
Costo della Procedura
Per presentare il ricorso bisogna versare un contributo di 20,00 €. Se il ricorso viene accolto, anche solo in parte, l’Impresa dovrà restituire il contributo versato.
Recapiti cui trasmettere la comunicazione della volontà di avviare la procedura
I contraenti o gli assicurati possono presentare ricorso a partire dal 15 gennaio 2026 seguendo la procedura guidata presente sul sito dell’Arbitro Assicurativo.
Per ulteriori informazioni sul processo e sulle modalità di accesso, si invita a consultare il sito dell’Arbitro Assicurativo https://www.arbitroassicurativo.org/
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate.
I reclami relativi ad aspetti di trasparenza informativa dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione, devono essere inviati alla CONSOB, Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma.
Eventuali reclami potranno inoltre essere indirizzati all’Autorità Irlandese competente al seguente indirizzo:
Financial Services Ombudsman
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29, Ireland
Il modo più semplice e veloce è quello di compilare il form sottostante. Il nostro personale dedicato si impegnerà a fornirti una risposta adeguata nel più breve tempo possibile.
Per assisterti in maniera rapida ed efficace, ti invitiamo a corredare il tuo reclamo con i dati che ci consentono di verificare con certezza la tua situazione (es. il numero della polizza cui si riferisce il reclamo).
Le informazioni che ci vorrai fornire saranno utilizzate al solo scopo di dare risposta alla tua richiesta.
