Richiesta di Liquidazione a Scadenza
Liquidazione a Scadenza significa che, alla data di Scadenza della Polizza (per i prodotti con una durata predefinita), a condizione che l'Assicurato sia in vita, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto l'importo maturato.

Come procedere

Se sei un Cliente di Banca Monte dei Paschi di Siena ti consigliamo di chiedere assistenza a un consulente di fiducia nella tua Filiale.

In questo modo potrai avvantaggiarti di un percorso agevolato, che consente di velocizzare i tempi di liquidazione e semplificare la documentazione necessaria alla Compagnia per processare la transazione.

Se non sei Cliente di Banca Monte dei Paschi di Siena, potrai comunque chiedere assistenza per l'intero percorso di pagamento del capitale alla Filiale che ha in gestione la polizza oppure rivolgerti direttamente alla Compagnia tramite i seguenti canali:

  • Numero Verde: 800 231 187
  • e-mail: supporto@axa-mpsfinancial.ie (In questo caso, ti invitiamo gentilmente ad allegare il documento d'identità del contraente/beneficiario. Nel caso in cui la tua pratica sia gestita da un delegato, ti preghiamo anche di fornire la delega.)
  • posta raccomandata all'indirizzo AXA MPS Financial DAC Wolfe Tone House, 43-45 Wolfe Tone st., Dublin 1, D01HP90, Ireland.

Tempistiche per il rilascio del pagamento
Più sei preciso tu, più saremo veloci noi!

La Compagnia verifica la completezza dei documenti e si premura di informarti se qualche documento dovesse risultare mancante e/o non leggibile.

L'accredito del capitale maturato avviene direttamente sul conto corrente indicato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine, senza che la prestazione sia stata liquidata, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Tempistiche per richiedere il pagamento
Per le polizze scadute dopo il 20 ottobre 2010, la Richiesta deve essere presentata entro 10 anni dalla data di scadenza. Tale termine è stato introdotto dall'art. 22 del Decreto Legge n. 179/2012 (c.d. Decreto sviluppo bis).

La devoluzione non dipende dalla Compagnia ed è irreversibile: una volta devolute le somme, gli aventi diritto non possono chiederne la restituzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per le polizze scadute prima del 20 ottobre 2010, occorre distinguere due casi che tengono conto della legislazione vigente in quel momento:

  • Polizze scadute prima del 28 ottobre 2007: benché prescritte, la Compagnia non ha l'obbligo di devolvere al Fondo il capitale maturato; pertanto la Richiesta di Pagamento può ancora essere presentata.
  • Polizze scadute dal 29 ottobre 2007 al 20 ottobre 2010: essendo in vigore la prescrizione biennale, i diritti derivanti dal contratto sono oramai prescritti e la Compagnia ha l'obbligo di devolvere al Fondo le somme dovute a titolo di capitale maturato.

Per eventuali informazioni o chiarimenti sulle polizze dormienti puoi rivolgerti a :
Consap S.p.A. – Gestione polizze dormienti, via Yser 14 – 00198 - ROMA

Altri Recapiti:
Contact Centre: 06/85796444
E-mail certificata: consap@pec.consap.it
E-mail non certificata: polizzedormienti@consap.it (da non utilizzare per l'invio delle istanze)
Fax: 06/85796446

Per qualunque informazione sulla documentazione o sullo stato della pratica chiama il nostro Servizio Clienti al Numero Verde 800 231 187, attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 09:00 alle 19:00.